Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di
procedura penale in tema di criminalità informatica.
23 Dicembre 1993, n. 547, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30-12-1993
Art. 1
All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma
e' aggiunto il seguente:
"Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un
programma informatico viene alterato, modificato o
cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o
turbato il funzionamento di un sistema informatico o
telematico".
Art. 2
L'articolo 420 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 420 (Attentato a impianti di pubblica utilità).
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o
distruggere impianti di pubblica utilità, e' punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi
commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o
ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni
o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del
funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della
reclusione da tre a otto anni".
Art. 3
Dopo l'articolo 491 del codice penale e' inserito il
seguente:
"Art. 491-bis (Documenti informatici).
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo
riguarda un documento informatico pubblico o privato, si
applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
A tal fine per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati
ad elaborarli."
Art. 4
Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita
di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la
reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della
qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza
sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento
dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso
contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel
caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a
querela della persona offesa; negli altri casi si procede
d'ufficio.
Art. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici
di accesso a sistemi informatici o telematici).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un
sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione da uno a due anni e della
multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numer 1) e 2) del
quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico).
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma
informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per
scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione,
totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,
e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a lire venti milioni".
Art. 5
Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma e'
sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione,
per "corrispondenza" si intende quella
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o
telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza".
Art. 6
Dopo l'articolo 617-ter del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le
interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa
pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a
querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico
utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero
con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato.
Art. 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte
a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche).
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi
previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o
telematiche).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di
taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi
previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."
Art. 7
Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma
e' inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo
comma e' considerato documento anche qualunque supporto
informatico contenente dati, informazioni o
programmi".
Art. 8
L'articolo 623-bis del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 623-bis (Altre comunicazioni e conversazioni).
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative
alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche,
telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a
qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini
od altri dati".
Art. 9
Dopo l'articolo 635 del codice penale e' inserito il
seguente:
"Art. 635-bis (Danneggiamento di sistemi informatici
e telematici).
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e'
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo
comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
e' della reclusione da uno a quattro anni."
Art. 10
Dopo l'articolo 640-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
"Art. 640-ter (Frode informatica).
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di
un sistema informatico o telematico o intervenendo senza
diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due
milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una
delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo comma o un'altra circostanza aggravante".
Art. 11
Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale e'
inserito il seguente:
"Art. 266-bis (Intercettazioni di comunicazioni
informatiche o/e telematiche).
Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo
266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di
tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita
l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a
sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra
più sistemi".
Art. 12
L'articolo 268 del codice di procedura penale e' cosi'
modificato:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero può disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati";
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione
delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non
appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di
ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui e' vietata l'utilizzazione.
Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di
partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile
delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie.
Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo
per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e
fare eseguire la trasposizione della registrazione su
nastro magnetico.
In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono richiedere
copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero
copia della stampa prevista dal comma 7".
Art. 13
Al comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto- legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "e di
altre forme di telecomunicazione" sono inserite le
seguenti:
"ovvero del flusso di comunicazioni relativo a
sistemi informatici o telematici".
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